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[1]Una speciale Commissione, da istituirsi con decreto Reale e composta di due capi di divisione del Ministero, di due professori universitari di pedagogia, di un provveditore e di un ispettore scolastico, giudichera' quali delle attuali ispettrici potranno far passaggio nel ruolo degli ispettori scolastici.
[2]Con decreto Reale, sentita la Commissione stessa, sara' fissato il numero delle ispettrici, si determineranno le circoscrizioni e le indennita' di giro per gl'ispettori scolastici del Regno e si compilera' il regolamento per la ispezione degli istituti pubblici e privati e tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Orlando. L. Luzzatti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
