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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a istituire per decreto Reale presso le RR. Universita' un corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali al fine di prepararli all'Ispettorato ed alla Direzione didattica.
[2]A titolo di contributo nelle spese d'insegnamento e per la costituzione ed il mantenimento di un museo e di una biblioteca di pedagogia, gli iscritti al corso di perfezionamento dovranno pagare fino al conseguimento del diploma la somma di L. 50 che sara' versata all'atto della iscrizione nella Cassa dell'economato dell'Universita'. Per gli esami essi pagheranno la somma occorrente per le propine dei commissari da stabilirsi per decreto Reale.
[3]La tassa di diploma e' di L. 20.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
