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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il primo capoverso dell'articolo 22 della legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della R. Marina e' modificato come segue:
[7]«I contabili sono tratti, mediante esame di concorso e secondo le norme che saranno stabilite con speciale regolamento, dai sott'ufficiali del Corpo Reale Equipaggi in attivita' di servizio o in congedo, e dai commessi delle direzioni dei lavori della R. Marina.»
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[10]UMBERTO.
[11]E. Morin.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
