Art. 4
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[1]Per provvedere alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' portata in aumento al capitolo 145 del bilancio del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 la somma di L. 15.950.
[2]Tale aumento sara' compensato con una economia di ugual somma col capitolo 148 dello stesso bilancio.
[3]Alle variazioni di cui nel presente articolo verra' provveduto con decreto del ministero del tesoro.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 31 marzo 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]CREDARO - TEDESCO.
[8]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 23 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
