Art. 1
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[1]Il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, di cui alla tabella H, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, e' modificato in conformita' della tabella A, annessa alla presente legge.
[2]Sara' stabilito dal ministro della istruzione pubblica, di accordo col ministro del tesoro il modo di erogazione della somma di L. 20.000, stanziata nella tabella A, e destinata a spese per lavori di copiatura e servizi d'ordine.
Testo in vigore dal 23 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
