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[1]Ai nuovi posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro, saranno nominati:
- a)gli scrivani straordinari attualmente in servizio nel Ministero;
- b)i commessi fiduciari dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del tesoriere centrale, che furono abilitati al posto d'ufficiale d'ordine negli esami d'idoneita' indetti con R. decreto 31 marzo 1898, n. 105;
[2]Ai funzionari della classe transitoria sara' corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale stabilito dal relativo ruolo organico, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio stesso e la maggiore retribuzione di cui ora sono provvisti nella qualita' di straordinari.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1903 al 16 dicembre 2009
