Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' prorogata per tre mesi dalla data della promulgazione della presente legge la facolta' concessa ai raffinatori di zucchero dall'articolo 5 della legge del 2 giugno 1877 di pagare mediante cambiali i dazi di entrata sullo zucchero dovuti alle Finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 luglio 1879.
[4]UMBERTO.
[5]Grimaldi.
Testo in vigore dal 25 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
