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[1]I termini di quindici giorni, di tre mesi e di un mese, stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge stessa, decorreranno per ciascun proprietario dal giorno della notificazione di che all'articolo 6, la quale potra' esser fatta anche prima che sia trascorso il termine stabilito dal sopracitato articolo 5 prorogato con la presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 giugno 1885.
[4]UMBERTO.
[5]Grimaldi. A. Magliani. Genala.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo in vigore dal 26 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
