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Il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3ª), concernente il Bonificamento agrario dell'Agro Romano, e' prorogato al 30 giugno 1885.
Testo in vigore dal 26 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
