Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alle disposizioni dell'art. 172, 1° e 2° comma, del Codice di commercio sono sostituite le seguenti: - L'emissione di obbligazioni, ancorche' preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non puo' aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa con la maggioranza stabilita dallo statuto o, in difetto di esposizioni dello statuto, con quella richiesta nella prima parte dell'art. 158.

[2]Se l'assemblea in prima convocazione non puo' validamente deliberare per mancanza di numero, nella assemblea di seconda convocazione, in difetto di disposizione dello statuto, e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale intervenuto e almeno il quarto del capitale sociale. La seconda assemblea deve aver luogo con l'intervallo non minore di venti giorni dalla prima convocazione, e il relativo avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni innanzi.

[3]La deliberazione dell'assemblea, corredata, quando l'emissione si fa per mezzo di pubblica sottoscrizione, dal progetto di manifesto indicato nell'articolo seguente, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale per i provvedimenti prescritti dall'art. 91.

Testo in vigore dal 14 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1915-04-01;431~art1 · fonte del testo

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