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[1]All'ultimo capoverso dell'articolo 25 della legge predetta e' sostituito il seguente:
[2]«Nell'atto dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio e' nominato un Commissario Regio, il quale provvede nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, secondo le norme stabilite nello Statuto organico della Cassa Stessa».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 luglio 1898.
[5]UMBERTO.
[6]A. Fortis.
[7]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 25 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
