Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1888 al 5 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Agli articoli 6, 19 e 20 della legge 3 dicembre 1878, sul riordinamento del personale della Regia Marina, sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 6. Il corpo Reale equipaggi si compone di tutti i militari delle seguenti categorie: marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri macchinisti e fuochisti, operai, furieri, infermieri, aiutanti di bordo, musicanti e trombettieri.
[3]Art. 19. Il reclutamento degli ufficiali di commissariato potra' farsi in parte per mezzo dell'Accademia navale, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti ed in parte per mezzo di concorso fra i sotto ufficiali della R. Marina ((delle categorie furieri ed infermieri)), e fra giovani borghesi che abbiano compiuto gli studi secondari in un liceo od in un istituto tecnico.
[4]Art. 20. ((Il Corpo Reale Equipaggi e' reclutato nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva)).
[5]Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi sono tratti dai sotto ufficiali delle categorie: marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri e operai.
Testo in vigore dal 29 agosto 1888 al 5 agosto 1913
