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[1]I dazi di esportazione sulle pelli in basana, acconciate e camosciate, sui cappelli e sulle treccie di paglia, finalmente quello sulle paste, sono soppressi.
[2]Il dazio di esportazione sulle pelli crude viene ridotto a lire due per ogni quintale.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 26 luglio 1868.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli De Filippo.
[7]L. G. Cambray Digny.
Testo in vigore dal 7 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
