Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le sardelle, acciughe, boiane e scoranze salate saranno nella importazione soggette a dazio di centesimi venticinque ogni 100 chilogrammi, compresi i diritti addizionali.
Testo in vigore dal 7 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
