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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare col testo unico delle leggi sanitarie previsto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1904, le disposizioni della presente legge, e quelle non modificate delle altre leggi 23 dicembre 1900, n. 505, 2 novembre 1901, n. 460 e 22 giugno 1902, n. 224, ed a modificare ed unificare di conformita' i regolamenti per la loro applicazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 maggio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 6 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
