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[1]All'articolo unico della legge 22 giugno 1902, n. 224, per la distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni, e' fatta la seguente aggiunta:
[2]Dove le condizioni locali, per la gravita' e diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potra' anche essere fatta direttamente:
- a)alle istituzioni pubbliche di beneficienza, esistenti oltre la Congregazione di carita', per il chinino da distribuirsi ai loro beneficati, ed alle Cooperative di lavoro pel chinino ad uso dei loro soci;
- b)alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, Enti morali, imprese di lavori pubblici, stabilimenti industriali, Consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, e altre imprese contemplate nell'articolo l° del testo unico della legge per gli infortuni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nonche' ai proprietari e conduttori di risaie, purche' si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.
[3]Le norme ed i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei e i modi della distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.
[4]I concessionari indicati alle lettere a) e b) non saranno compresi nel reparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui al precedente articolo.
Testo in vigore dal 6 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
