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[1]Agli articoli 2, 3 e 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, contenente disposizioni per combattere la malaria, sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 2. - Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale, o del medico a cio' delegato dal Comune.
[3]La spesa anticipata da ciascun Comune ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui al comma 4 del presente articolo, verra' alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della estensione di ciascuna proprieta'.
[4]Per l'accertamento di queste proprieta', sara' permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti da ogni tassa o diritto erariale.
[5]Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sara' compresa nel riparto di cui al comma 2° di questo articolo, ma dovra' essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.
[6]Art. 2-bis. - Il reparto del contributo fra i proprietari di terre e l'elenco delle quote di rimborso a carico dei titolari di imprese industriali, saranno compilati dalla Giunta comunale nel mese di dicembre di ogni anno. La riscossione dei crediti relativi verra' eseguita coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), a mezzo di ruolo reso esecutivo e pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli principali delle imposte dirette.
[7]Il pagamento dei contributi e delle quote di rimborso sara' fatto in tre rate bimestrali, scadenti il 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre di ogni anno.
[8]Il ruolo, in cui sara' inscritto anche l'aggio di riscossione in misura non superiore a quella per le imposte dirette, verra' consegnato all'esattore, che rispondera' del carico coll'obbligo del non riscosso per riscosso.
[9]Contro le inscrizioni nel ruolo e' ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa nel termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione.
[10]Art. 3. - Agli operai addetti a pubblici lavori, nelle zone di cui all'articolo 1, sara' gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino a scopo preventivo e curativo dell'infezione malarica, o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'impresa dal capitolato d'appalto.
[11]Gli impresari, che contravvengono agli obblighi suddetti, saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.
[12]Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo «Sussidi per diminuire le cause della malaria» stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.
[13]I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove cio' avvenga per colpa della pubblica amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennita' nella stessa misura stabilita dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51.
[14]Art. 5. - In aperta campagna, entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai Consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.
[15]I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.
[16]Ai proprietari ed agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o poi ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanita' e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a L. 1000, da prelevarsi dal fondo dei «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.
Testo in vigore dal 6 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
