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Il Governo ha facolta' di autorizzare con decreto Reale gli Istituti esercenti il Credito agrario a termini del titolo II della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª), a somministrare le somme mutuate in cartelle al loro valore nominale.
Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
