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[1]All'art. 34 della citata legge 23 gennaio 1887 e' sostituito il seguente:
[2]«Art. 34. E' fatta facolta' agli Istituti autorizzati all'esercizio del Credito agrario ed alla emissione delle cartelle, di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici e di conceder loro, come agli Istituti ordinarii e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni del Credito agrario».
Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
