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[1]All'art. 34 della citata legge 23 gennaio 1887 e' sostituito il seguente:

[2]«Art. 34. E' fatta facolta' agli Istituti autorizzati all'esercizio del Credito agrario ed alla emissione delle cartelle, di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici e di conceder loro, come agli Istituti ordinarii e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni del Credito agrario».

Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-26;5588~art2 · fonte del testo

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