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[1]Al primo capoverso dell'art. 32 della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª), e' sostituito il seguente:
[2]«La durata delle cartelle e' indeterminata. Le cartelle che si emettono in rappresentanza dei mutui fatti ai termini del titolo primo possono contenere la indicazione del tempo in cui saranno rimborsate. Gli Istituti emittenti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare le cartelle che non hanno scadenza, a misura che i crediti si estinguono per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti».
Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
