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[1]Subito che la presente legge sara' entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuovera' il rilascio di tutti gli imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino, addi' 30 giugno 1876.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mancini.
Testo in vigore dal 5 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
