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[1]UMBERTO I.

[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1899 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884 n. 1873 (serie 3ª) e 13 dicembre 1891, n. 706. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 giugno 1894.

[7]UMBERTO.

[8]Blanc. Calenda. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Testo in vigore dal 28 giugno 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1894-06-14;254~art1 · fonte del testo

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