Art. 1
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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Alle strade nazionali classificate coi Reali decreti 17 novembre 1865, n. 2633; 22 aprile 1868, n. 4361, e 27 giugno 1869, n. 5147, e' aggiunta la strada che da Pian di Portis per Monte Mauria va al confine austro-ungarico a Monte Mesurino.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 10 febbraio 1881.
[10]UMBERTO.
[11]A. Baccarini.
[12]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
