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[1]UMBERTO I

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio conchiuso fra l'Italia e la Francia e firmato a Parigi il 3 novembre 1881.

[8]Il Governo del Re e' pure autorizzato a prorogare, ove bisogni, non oltre il 1° luglio 1883, il termine stabilito nell'articolo nazionale del trattato medesimo per la durata della convenzione di navigazione del 13 giugno 1862, mantenuto il trattamento attuale in favore dei pescatori italiani di corallo sulle coste dell'Algeria.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 14 maggio 1882.

[11]UMBERTO.

[12]Mancini. A. Magliani. Berti.

[13]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.

Testo in vigore dal 15 maggio 1882 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1882-05-14;728~art1 · fonte del testo

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