Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1870 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo potra' autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a'prestiti da contrarre per opere di pubblica utilita', allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire cento (100) di valore nominale, e con versamenti non minori di lire venti (20).
tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/07/1870, n. 184 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-06-19;5704~art1 · fonte del testo
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