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E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 16 del testo unico di leggi sui telefoni approvato con Regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903, e modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302. Al terzo capoverso dello stesso art. 16 e' sostituito il seguente: «Per il pubblico servizio gli uffici governativi hanno diritto alla riduzione della meta' della tariffa per gli apparecchi da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa. Pero' le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo». Sono inoltre soppressi gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge Luogotenenziale n. 1658, del 7 ottobre 1917, e all'art. 3 dello stesso decreto-legge Luogotenenziale viene sostituito il seguente: «Art. 3. - Alla scadenza di ogni concessione telefonica, lo Stato con le norme stabilite dal regolamento entra in possesso degli impianti, corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore dei materiali in opera tenuto conto del loro stato di conservazione e del servizio al quale sono destinati, indipendentemente dal reddito che essi procurano, periziati a norma del precedente articolo senza l'aumento del 15 per cento e depurato, secondo i criteri da stabilirsi col regolamento medesimo, di una quota proporzionale dei concorsi avuti da enti pubblici per l'estensione della rete. Le scorte ed i materiali di deposito nei magazzini che lo Stato ha facolta' di acquistare sono valutati a prezzo di stima».
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
