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Sul predetto contributo saranno prelevati i contributi di cui nell'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidita' e la vecchiaia, agli effetti del decreto medesimo, e l'eccedenza sara' erogata per integrare le pensioni costituite, secondo il precitato decreto-legge, con le norme che saranno approvate con R. decreto promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi, d'accordo col ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione istituita con la presente legge, sentito il Comitato permanente della previdenza.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
