Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'audizione delle rappresentanze dei concessionari e del personale di cui all'art. 3, la Commissione trasmette l'invito ad intervenire all'adunanza da essa fissata, indicando l'argomento della discussione. Sulle questioni di indole generale, la Commissione puo' formulare schemi di norme previa discussione sulle medesime, con l'intervento delle rappresentanze degli interessati.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
