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Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. Il Governo del Re e' autorizzato ad apportare al regolamento approvato con R. decreto n. 253, del 21 maggio 1903, le necessarie modificazioni per coordinarne le disposizioni con le norme contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
