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Le disposizioni dell'art. 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono applicabili ai componenti la Commissione istituita con la presente legge, ai quali sono demandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione nell'esercizio delle reti telefoniche concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale. Agli effetti dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, si intendono equiparati al personale governativo di ispezione delle reti telefoniche concesse all'industria privata i funzionari del Ministero del tesoro in numero non maggiore di tre, che sovraintendano e siano normalmente adibiti al disimpegno dei servizi attinenti ai rapporti finanziari con le aziende telefoniche suddette, sia in ordine alle concessioni ed ai riscatti, sia in ordine all'accertamento dei prodotti lordi e netti a cui lo Stato ha diritto di partecipare.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 12 aprile 1923
