Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso d'inadempienza da parte dei concessionari l'esecuzione dei provvedimenti suddetti puo' aver luogo anche prelevando le somme all'uopo occorrenti sui prodotti dell'esercizio.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
