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Nel caso di rinnovazione delle concessioni, preveduto dall'articolo 7 del decreto Luogotenenziale n. 1658, del 7 ottobre 1917, i concessionari dovranno pagare allo Stato una somma pari al 10 per cento degli introiti lordi dell'ultimo quinquennio.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
