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Ogni qualvolta risulti dal conto del concessionario un utile netto superiore al 7 per cento, il maggiore utile verra' devoluto meta' allo Stato, meta' al concessionario. Per quanto riguarda le Societa' anonime o per azioni, e' devoluta allo Stato la meta' dell'eccesso del dividendo distribuito agli azionisti in confronto del 7 per cento delle somme effettivamente versate dagli azionisti alle Societa' per le azioni. In sede di liquidazione e' devoluta allo Stato la meta' dell'eccedenza netta spettante agli azionisti in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca della emissione. Tale eccedenza sara' pero' depurata delle somme corrispondenti alle eventuali deficienze dei dividendi realmente distribuiti rispetto al 7 per cento.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 13 aprile 1923
