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[1]Qualora si rendessero necessari provvedimenti d'urgenza che importino innovazioni in materia doganale, allo scopo di regolare i rapporti commerciali con gli altri Stati per la scadenza dei trattati e delle convenzioni commerciali in vigore, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreti Reali, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo.

[2]I decreti Reali saranno presentati al Parlamento per la conversione in legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data ad Aglie', addi' 24 luglio 1917.

[5]TOMASO DI SAVOIA.

[6]Boselli - Da Nava - Sonnino -

[7]Meda - Carcano - Raineri.

[8]Vasto, Il Guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 11 settembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-07-24;1396~art2 · fonte del testo

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