Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Circa le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al recupero indicato nel comma e) dell'art. 1, e le cautele dello Stato per detto recupero, valgono le stesse disposizioni racchiuse negli articoli 2, 3 e 4 della legge per la istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulle spese di guerra.

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art2 · fonte del testo

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