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[1]Il contributo ordinario dei medici, iscritti alla Cassa, e' stabilito in L. 60 annue.
[2]E' data pero' facolta' ai medici stessi di elevare il detto contributo a L. 100, 140 o 180, senza pero' eccedere l'importo degli stipendi goduti, allo scopo di poter ottenere una pensione od una indennita' maggiore, ai sensi degli articoli 16 e 17.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
