Art. 39 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744
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[1]La presente legge andra' in vigore col 1° gennaio Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del rispettivo Regolamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 luglio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Pelloux.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
