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[1]((I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa-pensioni, e siano rimasti a questa inscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilita' debitamente constatata, potranno continuare ad essere inscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

[2]Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avra' rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovra' dichiarare decaduto dai benefizi di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 17.

[3]Nei casi previsti dal 1° comma del presento articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovra', pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1909, n. 744

1

La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. 66 parole tolte, 68 parole aggiunte in 3 capoversi.

I medici tolto: che hanno aggiunto: condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data tolto: della istituzione della aggiunto: d'istituzione della Cassa-pensioni, tolto: se dovranno aggiunto: e siano rimasti a questa inscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilita' debitamente constatata, tolto: dopo il primo quinquennio d'iscrizione all'Istituto, potranno continuare ad essere tolto: iscritti alla Cassa colle aggiunto: inscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei tolto: medici in servizio aggiunto: sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo tolto: di cui all'articolo 32.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamentotolto: , il medico aggiunto: il sanitario non avra' rimborsato tolto: l'Ente aggiunto: l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente tolto: d'Amministrazione aggiunto: d'amministrazione presso la Cassa tolto: dei depositi e prestiti lo dovra' dichiarare decaduto dai benefizi tolto: della Cassa-pensioni senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati aggiunto: di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 17.

Nei casi previsti dal tolto: primo comma del presente articolo, i contributi ordinari e straordinari, di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma), dovranno, aggiunto: 1° comma del presento articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovra', pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere tolto: pagati aggiunto: pagato per conto dei tolto: medici dagli Enti aggiunto: sanitari dagli enti presso i quali i tolto: medici aggiunto: sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1909, n. 744

    La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art36 · fonte del testo

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