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[1]((I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa-pensioni, e siano rimasti a questa inscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilita' debitamente constatata, potranno continuare ad essere inscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.
[2]Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avra' rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovra' dichiarare decaduto dai benefizi di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 17.
[3]Nei casi previsti dal 1° comma del presento articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovra', pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
