Art. 33 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744
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[1]I Comuni, gli Istituti di beneficenza, nonche' le Provincie e lo Stato pei medici a loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, sono obbligati durante un decennio ad un contributo straordinario di L. 72 annue per ogni posto di medico, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 5.
[2]I medici iscritti alla Cassa pagano, nel primo decennio della loro iscrizione, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 4 un contributo straordinario di L. 72 annue
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
