Art. 33 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. Leggi il testo vigente →

[1]I Comuni, gli Istituti di beneficenza, nonche' le Provincie e lo Stato pei medici a loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, sono obbligati durante un decennio ad un contributo straordinario di L. 72 annue per ogni posto di medico, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 5.

[2]I medici iscritti alla Cassa pagano, nel primo decennio della loro iscrizione, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 4 un contributo straordinario di L. 72 annue

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art33 · fonte del testo

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