Art. 29 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744
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I medici che alla data della istituzione della Cassa non si trovassero in servizio, ma che avessero prestato servizi precedenti presso gli Enti di cui all'articolo 1°, se in seguito si varranno della facolta' concessa dall'articolo precedente, potranno chiedere alla Cassa il riconoscimento agli effetti della pensione o della indennita' degli anni trascorsi tra la data della istituzione della Cassa e la propria iscrizione, purche' versino nel primo decennio, in tante rate annuali anticipate, i complessivi contributi arretrati coi relativi interessi composti e quote mutue.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
