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[1]((Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno sono introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento dei sanitari.
[2]Il regolamento stabilira' le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.
[3]Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.
[4]Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
