Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere piu' di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
