Art. 20 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744
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L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita', od a conseguire od a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto e nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a che questa non sia cessata o la condanna non sia estinta.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
