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[1]L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti i medici laureati in medicina e chirurgia, che, nominati regolarmente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, ai sensi dell'articolo precedente, entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, o che non abbiano ottenuta a questa data l'inamovibilita' a tenore dell'articolo 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849.

[2]L'iscrizione stessa e' facoltativa per i medici laureati in medicina e chirurgia, nominati regolarmente dagli Istituti di beneficenza costituiti in Enti morali, e per gli Istituti medesimi; e' anche facoltativa per i medici le cui retribuzioni corrisposte da uno o piu' Enti di cui al primo comma del presente articolo, presso i quali prestano contemporaneamente servizio, non raggiungano complessivamente la somma di L. 300.

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art2 · fonte del testo

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