Art. 18 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. Leggi il testo vigente →
Se i contributi di cui all'articolo 4 furono variabili lungo la carriera del medico, la pensione o l'indennita' dovranno liquidarsi nel complesso delle pensioni o delle indennita' parziali relative ai singoli contributi.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
