Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1898 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Acquistano il diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione di cui all'articolo 16:
- a)i medici che hanno prestato un servizio valutabile in 25 o piu' anni;
- b)i medici di cui all'articolo 2, che, per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione delle loro funzioni, sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso, salvo il disposto dell'articolo 37.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 16 dicembre 2009
