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[1]E' istituita una Cassa speciale a sistema mutuo per le pensioni ai medici in servizio dei Comuni e delle Istituzioni di beneficenza; provvedera' anche ai medici in servizio delle Provincie e dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.
[2]Essa e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e possedere, ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa depositi e prestiti.
[3]Per gli effetti delle imposte delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, e' considerata come amministrazione dello Stato.
[4]Le relative spese d'amministrazione sono a carico della Cassa-pensioni.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
