Art. 5
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Nei primi dieci anni compiuti dopo quello nel quale avverra' la costituzione della Cassa Nazionale, una parte delle entrate annuali indicate nel precedente articolo, dopo dedotte le spese d'amministrazione, sara' prelevata e messa ad incremento del fondo patrimoniale della Cassa. Tale prelevamento verra' fatto nella misura da determinarsi di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione, in modo pero' che al termine del decimo anno il fondo patrimoniale raggiunga un importo non minore di sedici milioni di lire.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
