Art. 3
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La dotazione della Cassa Nazionale verra' in seguito accrescendosi degli assegni a favore del suo fondo patrimoniale qui sotto indicati:
- a)una meta' del valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;
- b)le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, le quali somme dal detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti;
- c)il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;
- d)un decimo dell'avanzo del Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtu' dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;
- e)i conferimenti, i legati e le donazioni fatte da enti morali o da privati, e che non siano vincolati a speciale destinazione individuale o collettiva per un complesso di inscritti;
- f)una quota delle entrate ordinarie annuali della Cassa, di cui nei successivi articoli 4 e 5.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
