Art. 28
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[1]La Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidita' degli operai cominciera' le proprie operazioni un mese dopo la pubblicazione del Regio decreto approvante il suo statuto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 luglio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]A. Fortis. Vacchelli. Carcano. Nunzio Nasi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
